Violazioni certificazione energetica: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su una questione che recentemente ha provocato molte controversie (Circolare 31/E 2014 relativa alle novità contenute nel Decreto sulle semplificazioni fiscali, D.Lgs. 175/2014): chi paga la multa per non aver allegato l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di compravendita o affitto degli immobili, non è esentato dall’obbligo di presentarlo.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate identificherà le informazioni rilevanti, tra quelle acquisite con la registrazione dei contratti, per il procedimento sanzionatorio e, successivamente, le trasmetterà al Ministero dello Sviluppo Economico per l’accertamento e la contestazione della violazione.
Il Dl Destinazione Italia ha eliminato la nullità ai contratti di trasferimento degli immobili nel caso di mancata allegazione dell’APE, aumentando le multe per coloro che non rispettano le regole.
Ricordiamo quindi che, in base alla normativa vigente, nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l’APE. Nel caso di mancata dichiarazione o nel caso in cui l’APE non sia allegato, le parti devono pagare una multa, in solido e in parti uguali; tale sanzione sarà pari ad un importo tra i 3.000 e i 18.000 euro o, nel caso di locazioni di singole unità immobiliari tra i 1.000 e i 4.000 euro. Se poi il contratto ha durata massima di tre anni, allora la multa sarà dimezzata.
Le sanzioni non si applicano alle locazioni di edifici residenziali con durata inferiore ai quattro mesi all’anno. Non c’è, invece, obbligo di allegare l’APE al contratto se si tratta di contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l’immobile non deve né può effettuare una valutazione.
All’interno della Circolare 31/E si ribadisce, infine, che chi ha iniziato interventi di riqualificazione energetica nel 2014, beneficiando della detrazione fiscale del 65%, non dovrà inviare alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate se i lavori continuano nel 2015.