SISTRI: Novità dalla Legge di Conversione
E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013 la Legge di conversione, con modificazioni del D.L. n. 101/2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni.
La legge di conversione ha apportato rilevanti novità in materia di SISTRI, modificando la precedente formulazione dell’articolo 11 del decreto.
In particolare, il comma 1 dell’art. 11 ora prevede l’obbligo del SISTRI per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
Una novità significativa prevede l’estensione del campo di applicazione del sistema, in caso di trasporto intermodale, anche i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto. Inoltre, la legge di conversione prevede che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.
Il nuovo comma 2 del medesimo art. 11 prevede che il termine di operatività del 01/10/2013 si applica agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all’interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio.
Altra significativa novità riguarda l’avvio di un periodo di sperimentazione per determinati soggetti prima esclusi dall’applicazione del sistema. E’ infatti previsto che con apposito decreto ministeriale dovranno essere disciplinate le modalità di applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30/06/2014, agli enti o imprese che, nel territorio nazionale, raccolgano, trasportino, trattino o commercino rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori internazionali.
Si segnala poi il prolungamento del periodo di 10 mesi a partire dal 01/10/2013 (fino al 1° agosto 2014), in cui non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, mentre continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi, con le relative sanzioni, riguardanti la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, e il trasporto dei rifiuti.
A tal proposito viene demandata ad un decreto ministeriale la modifica e l’integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, nonché il coordinamento con l’articolo 188-ter del D. Leg.vo 152/2006.
Importanti novità sono state infine apportate alla disciplina dei registri di carico. In virtù delle recenti modifiche normative, infatti, saranno obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
• i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque;
• gli altri detentori di rifiuti nelle attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento;
• gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
Sono invece esclusi dall’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
• coloro che aderiscono volontariamente al SISTRI;
• le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dai produttori iniziali.