Emendamenti per centrali uniche di committenza e varianti in corso d’opera
Durante le sedute del 21 e 22 luglio per l’esame della legge di conversione del Decreto Legge n. 90/2014, la Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati ha approvato emendamenti relativi alle centrali uniche di committenza ed alle varianti in corso d’opera.
Nel primo giorno di seduta è stato approvato un emendamento con cui viene inserito l’articolo 23bis, che, avendo recepito l’accordo sottoscritto tra Governo e Anci, ha posticipato l’avvio delle centrali uniche di committenza per l’acquisizione dei beni e servizi al 1° Gennaio 2015, mentre per l’acquisizione dei lavori al 1° Luglio 2015.
Il rinvio rappresenta la soluzione attesa dai piccoli Comuni che però si farà notare solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione; di conseguenza è probabile che la norma entrerà in vigore ad inizio agosto. Grazie al terzo comma dell’art. 23bis i Comuni possono procedere all’acquisto di beni, servizi e lavori che abbiano un valore minore di 40.000 euro, se la popolazione supera i 10.000 abitanti.
Invece, nella seduta del 22 luglio, è stato sostituito il testo dell’art. 37 del D.L. n. 90/2014, “trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera”, con un nuovo testo che introduce un doppio regime: le varianti in corso d’opera (art. 132 comma 1, lettere b), e), d) del Codice dei contratti) di importo maggiore del 10% dell’importo originario del contratto saranno trasmesse all’ANAC; ciò solo per gli appalti con un importo maggiore o uguale alla soglia comunitaria. Per gli altri casi, le varianti in corso d’opera dovranno essere comunicate all’Osservatorio non oltre 30 giorni dall’approvazione della Stazione Appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di pertinenza dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche.