“Decreto del fare”: nuove disposizioni per le verifiche periodiche delle attrezzature
La legge n. 98/2013 di conversione con modificazioni del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilascio dell’economia (c.d. “Decreto del fare”), in vigore dal 21 agosto 2013, fra le numerose misure è intervenuta sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro qualificate come a maggior rischio, individuate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
In particolare, il “Decreto del Fare” ha introdotto significative modifiche all’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008.
Si rileva, innanzitutto, che il riferimento all’ISPESL, quale soggetto titolare della prima verifica periodica, sia in più parti stato sostituito con quello dell’INAIL, in virtù del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122, che ha previsto la soppressione dell’ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative competenze all’INAIL.
Una modifica sostanziale all’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 riguarda le tempistiche entro le quali dover effettuare la prima verifica. Il testo riformulato stabilisce che “per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura”.
Ciò significa, innanzitutto, che l’INAIL ha solamente 45 giorni di tempo per la prima verifica, invece che i 60 giorni previsti nella norma previgente. Inoltre, la prima verifica dovrà avere luogo entro i citati 45 giorni dalla sua “messa in servizio”, e non più entro il termine stabilito dalle frequenze indicate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, e cioè dopo un tempo variabile da 1 a 5 anni dalla messa in servizio in funzione della tipologia di attrezzatura. Nel caso il soggetto titolare di funzione non riuscisse a soddisfare nei termini la richiesta di prima verifica, trascorsi 45 giorni il datore di lavoro dovrebbe “avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati”, senza la possibilità di coinvolgere l’ASL o l’ARPA.
Per quanto riguarda le verifiche periodiche successive alla prima, con la nuova formulazione dell’art. 71, spariscono i termini di 30 giorni e, soprattutto, non è più necessario avanzare la richiesta di verifica all’ASL/ARPA, lasciando fin da subito al datore di lavoro la libertà di coinvolgere il soggetto a cui fare la richiesta di verifica, scegliendolo tra le ASL/ARPA e i soggetti pubblici o privati abilitati.
Un’ulteriore novità riguarda l’obbligo di conservazione e di tenuta dei verbali redatti al termine delle verifiche periodiche, al fine di renderli rapidamente disponibili per le verifiche degli organi di vigilanza.