Contratti senza APE: valide le multe fino a 18.000 Euro
La mancanza dell’Attestato di Prestazione Energetica, nei contratti di compravendita e affitto è punita con una multa da 3 mila a 18 mila euro, mentre non è valida la “nullità differita” introdotta con la Legge di Stabilità. Il chiarimento è arrivato dal Ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri.
A seguito del caos normativo venutosi a creare nei giorni scorsi, in materia di attestazione di prestazione energetica, si è resa necessaria una interrogazione ufficiale, al fine di chiarire quale sia il regime giuridico da applicare agli Attestati di Prestazione Energetica, con riferimento agli atti di trasferimento di immobili o ai contratti di locazione.
Le incertezze sono iniziate dopo l’approvazione della Legge di Stabilità 2014, in cui si legge che la norma contenuta nell’articolo 3 bis, cioè la nullità dei contratti in mancanza dell’APE, si applica a partire dall’entrata in vigore del Decreto con cui il Ministero dello Sviluppo adeguerà il DM 26 Giugno 2009, contenente le linee guida per la certificazione energetica degli edifici.
In base alla Legge di Stabilità 2014, quindi, i contratti sprovvisti di APE sarebbero da considerare nulli, con decorrenza “differita”, perché operativa solo dall’entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle linee guida sulla certificazione energetica degli edifici.
Tale regime normativo risulta però essere in contrasto con il Decreto “Destinazione Italia”, introdotto precedentemente e in fase di conversione in legge.
L’intervento del Ministro ha chiarito quindi, che la Legge di stabilità è intervenuta su una norma non più in vigore, perché sostituita dal Decreto “Destinazione Italia”, e di conseguenza non si applica nei punti inerenti l’Attestato di Prestazione Energetica.