Certificatori energetici e APE nei contratti: modifiche al Ddl Destinazione Italia
Le principali modifiche apportate dagli emendamenti al Ddl Destinazione Italia, approvati dalle Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera, riguardano il Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici (DPR 75/2013) e l’Attestato di Prestazione Energetica. Restano comunque validi gli altri requisiti e le procedure per diventare certificatore energetico, definiti nel DPR 75/2013.
Per quanto riguarda i certificatori energetici degli edifici, il corso di formazione obbligatorio per l’accreditamento dovrà avere una durata minima di 80 ore e non di 64.
Chi è in possesso delle lauree in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell’automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale, pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, scienze e tecnologie della chimica industriale, non dovrà seguire il corso di formazione.
Relativamente ai diplomi che consentono di operare come Certificatore Energetico senza l’obbligo della frequenza del corso di formazione, a quelli già previsti si aggiungono: aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica.
Il Decreto fornisce chiarimenti anche sui requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori. In particolare, qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di Enti Pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico, proprie di tali Enti ed organismi.
Le Regioni e Province autonome potranno riconoscere la qualifica di certificatore energetico, in caso di possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di un corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato prima del 12 luglio 2013 (entrata in vigore del DPR 75/2013) e conforme ai contenuti minimi definiti nell’Allegato 1 allo stesso DPR.
Per quanto riguarda i contratti di compravendita e affitto stipulati senza l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), l’emendamento chiarisce che saranno considerati validi ma, se l’APE non sarà presentato entro 45 giorni dalla stipula del contratto, potranno essere sanzionati con una multa dai 3.000 ai 18.000 euro. Anche dopo il pagamento dell’eventuale sanzione, resta l’obbligo di allegazione dell’APE.