Certificazione Energetica dell’Edificio
Il D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii., in attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, stabilisce l’obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici.
Elemento rilevante della norma è l’Attestato di Certificazione Energetica che attesta le prestazioni energetiche di un edificio e comprende alcuni dati di riferimento che consentono di valutare e raffrontare tali prestazioni, nonché raccomandazioni per il loro miglioramento in termini di benefici. Tale documento deve essere rilasciato da esperti o da Organismi Accreditati, aventi particolari requisiti professionali.
L’attestato di certificazione energetica si rende obbligatorio:
- per tutti gli edifici di nuova edificazione, con richiesta di permesso di costruire presentata dopo l’8 ottobre 2005
- per tutti gli edifici esistenti oggetto di trasferimento a titolo oneroso con le seguenti cadenze temporali:
- dal 1 luglio 2007 per gli edifici di superficie utile superiore ai 1000 mq;
- dal 1 luglio 2008 per gli edifici di superficie utile al di sotto dei 1000 mq (nel caso di trasferimento dell’intero immobile);
- dal 1 luglio 2009 nel caso di trasferimento delle singole unità immobiliari.
Perché la certificazione
Obiettivo primario della normativa sul risparmio energetico è quello di ridurre i consumi e migliorare le nostre condizioni di vita. Grazie alla certificazione energetica migliorerà notevolmente anche la trasparenza nel mercato immobiliare, all’interno del quale sarà molto più facile orientarsi e scegliere:
- gli acquirenti ed i locatari di immobili avranno un informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e dei costi energetici dell’immobile;
- i proprietari degli immobili saranno informati del costo energetico legato alla conduzione del proprio “sistema edilizio”, e ciò incoraggerà ulteriori interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione;
- sarà possibile valutare se conviene oppure no spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.
La detrazione del 55% sulle spese sostenute entro il 31/12/2007, spetta agli interventi che porteranno ad una riduzione dei consumi energetici. Tale detrazione viene ripartita in tre quote annuali di pari importo e riguarda:
- interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (per un massimo di 100.000 €);
- interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relative a strutture opache verticali (pareti, generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (per un massimo di 60.000€);
- installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole (per un massimo di 60.000€);
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (per un massimo di 30.000€.).
Beneficiari
Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società o imprese, residenti su tutto il territorio nazionale.
Le spese che possono essere detratte riguardano:
- Interventi che riducano la trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio a valori uguali o inferiori a quelli indicati nella tabella Allegato B del DM 18 marzo 2008, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie,attraverso:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.
- Interventi che riducano la trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi a valori uguali o inferiori a quelli indicati nella tabella Allegato B del DM 18 marzo 2008, attraverso:
- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
- Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e generatori ad alto rendimento.. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, sempre che comprendano la sostituzione della caldaia esistente con un generatore di calore a condensazione. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
- Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi suddetti, comprensive della redazione dell”attestato di qualificazione/certificazione energetica.
Allegato B
Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio.
(espressa in W/m2K)
CLIMATIC ZONE | VERTICAL STRUCTURES | HORIZONTAL STRUCTURES | WINDOWS | |
ROOF | FLOORS | |||
A | 0,62 | 0,38 | 0,65 | 4,6 |
B | 0,48 | 0,38 | 0,4 | 3,0 |
C | 0,40 | 0,38 | 0,42 | 2,6 |
D | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 2,4 |
E | 0,34 | 0,30 | 0,33 | 2,2 |
F | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 2,0 |
Allegato A
Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.
Tabella 1.1 – Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno
DESIGN ASPECT S/V |
CLIMATIC ZONE | |||||||||
A | B | C | D | E | F | |||||
until 600 GG | to 601 GG | to 900 GG | to 901 GG | to 1400 GG | to 1401 GG | to 2100 GG | to 2101 GG | to 3000 GG | over 3000 GG | |
≥ 0,2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 55 | 55 |
≤ 0,9 | 45 | 45 | 60 | 60 | 85 | 85 | 110 | 110 | 145 | 145 |
Tutti gli altri edifici
Tabella 2.1 – Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in
kWh/m3 anno
DESIGN ASPECT S/V |
CLIMATIC ZONE | |||||||||
A | B | C | D | E | F | |||||
until 600 GG | to 601 GG | to 900 GG | to 901 GG | to 1400 GG | to 1401 GG | to 2100 GG | to 2101 GG | to 3000 GG | over 3000 GG | |
≥ 0,2 | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 16 | 16 |
≤ 0,9 | 11 | 11 | 17 | 7 | 23 | 23 | 30 | 30 | 41 | 41 |
I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’ articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove: S, superficie disperdente, espressa in metri quadrati, à la superficie che delimita verso l’esterno ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il volume lordo riscaldato V, espresso in metri cubi. Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.
L’attestato di qualificazione energetica è un documento su cui sono riportati i fabbisogni di energia primaria e i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore.
L’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.
L’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.
L’attestato di certificazione energetica è un documento che riporta la classe energetica di appartenenza e i dati di riferimento che consentano di valutare e raffrontare le prestazioni energetiche di un edificio, o di una unità immobiliare. In particolare riporta:
- indicatore relativo al fabbisogno specifico energetico dell’involucro (che tiene conto delle dispersioni di calore e degli apporti gratuiti dovuti all’energia solare);
- indicatore relativo al fabbisogno globale di energia primaria (e.p. per il riscaldamento + e.p. per produzione di acqua calda + contributi dovuti alle fonti rinnovabili);
- valori vigenti a norma di legge e di riferimento;
- suggerimenti in merito agli interventi più significativi per il miglioramento della prestazione energetica.