Certificazione Energetica dell’Edificio

Certificazione Energetica dell’Edificio


Il D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii., in attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia, stabilisce l’obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici.
Elemento rilevante della norma è l’Attestato di Certificazione Energetica che attesta le prestazioni energetiche di un edificio e comprende alcuni dati di riferimento che consentono di valutare e raffrontare tali prestazioni, nonché raccomandazioni per il loro miglioramento in termini di benefici. Tale documento deve essere rilasciato da esperti o da Organismi Accreditati, aventi particolari requisiti professionali.
L’attestato di certificazione energetica si rende obbligatorio:

  • per tutti gli edifici di nuova edificazione, con richiesta di permesso di costruire presentata dopo l’8 ottobre 2005
  • per tutti gli edifici esistenti oggetto di trasferimento a titolo oneroso con le seguenti cadenze temporali:
    • dal 1 luglio 2007 per gli edifici di superficie utile superiore ai 1000 mq;
    • dal 1 luglio 2008 per gli edifici di superficie utile al di sotto dei 1000 mq (nel caso di trasferimento dell’intero immobile);
    • dal 1 luglio 2009 nel caso di trasferimento delle singole unità immobiliari.

Perché la certificazione


Obiettivo primario della normativa sul risparmio energetico è quello di ridurre i consumi e migliorare le nostre condizioni di vita. Grazie alla certificazione energetica migliorerà notevolmente anche la trasparenza nel mercato immobiliare, all’interno del quale sarà molto più facile orientarsi e scegliere:

  • gli acquirenti ed i locatari di immobili avranno un informazione oggettiva e trasparente delle caratteristiche e dei costi energetici dell’immobile;
  • i proprietari degli immobili saranno informati del costo energetico legato alla conduzione del proprio “sistema edilizio”, e ciò incoraggerà ulteriori interventi migliorativi dell’efficienza energetica della propria abitazione;
  • sarà possibile valutare se conviene oppure no spendere di più per un prodotto migliore dal punto di vista della gestione e manutenzione.

La detrazione del 55% sulle spese sostenute entro il 31/12/2007, spetta agli interventi che porteranno ad una riduzione dei consumi energetici. Tale detrazione viene ripartita in tre quote annuali di pari importo e riguarda:

    • interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti (per un massimo di 100.000 €);
    • interventi attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relative a strutture opache verticali (pareti, generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (per un massimo di 60.000€);
    • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole (per un massimo di 60.000€);
    • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (per un massimo di 30.000€.).

Beneficiari

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società o imprese, residenti su tutto il territorio nazionale.

Le spese che possono essere detratte riguardano:

  1. Interventi che riducano la trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio a valori uguali o inferiori a quelli indicati nella tabella Allegato B del DM 18 marzo 2008, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie,attraverso:
    • fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
    • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.
  2. Interventi che riducano la trasmittanza termica delle finestre comprensive degli infissi a valori uguali o inferiori a quelli indicati nella tabella Allegato B del DM 18 marzo 2008, attraverso:
    • miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
    • miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni.
  3. Interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso:
    • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
    • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e generatori ad alto rendimento.. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
    • trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore e le trasformazioni degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, sempre che comprendano la sostituzione della caldaia esistente con un generatore di calore a condensazione. È escluso il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l’edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi.
  4. Prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi suddetti, comprensive della redazione dell”attestato di qualificazione/certificazione energetica.

Allegato B

Tabella dei valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio.
(espressa in W/m2K)

CLIMATIC ZONE VERTICAL STRUCTURES HORIZONTAL STRUCTURES WINDOWS
ROOF FLOORS
A 0,62 0,38 0,65 4,6
B 0,48 0,38 0,4 3,0
C 0,40 0,38 0,42 2,6
D 0,36 0,32 0,36 2,4
E 0,34 0,30 0,33 2,2
F 0,33 0,29 0,32 2,0

Allegato A

Edifici residenziali della classe E1 (classificazione art. 3, DPR 412/93), esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme.
Tabella 1.1 – Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m2 anno

DESIGN ASPECT
S/V
CLIMATIC ZONE
A B C D E F
until 600 GG to 601 GG to 900 GG to 901 GG to 1400 GG to 1401 GG to 2100 GG to 2101 GG to 3000 GG over 3000 GG
≥ 0,2 10 10 15 15 25 25 40 40 55 55
≤ 0,9 45 45 60 60 85 85 110 110 145 145

Tutti gli altri edifici
Tabella 2.1 – Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale espresso in
kWh/m3 anno

DESIGN ASPECT
S/V
CLIMATIC ZONE
A B C D E F
until 600 GG to 601 GG to 900 GG to 901 GG to 1400 GG to 1401 GG to 2100 GG to 2101 GG to 3000 GG over 3000 GG
≥ 0,2 2,5 2,5 4,5 4,5 7,5 7,5 12 12 16 16
≤ 0,9 11 11 17 7 23 23 30 30 41 41

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’ articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove: S, superficie disperdente, espressa in metri quadrati, à la superficie che delimita verso l’esterno ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il volume lordo riscaldato V, espresso in metri cubi. Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

L’attestato di qualificazione energetica è un documento su cui sono riportati i fabbisogni di energia primaria e i valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore.
L’attestato comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche.
L’attestato di certificazione energetica è un documento che riporta la classe energetica di appartenenza e i dati di riferimento che consentano di valutare e raffrontare le prestazioni energetiche di un edificio, o di una unità immobiliare. In particolare riporta:

  • indicatore relativo al fabbisogno specifico energetico dell’involucro (che tiene conto delle dispersioni di calore e degli apporti gratuiti dovuti all’energia solare);
  • indicatore relativo al fabbisogno globale di energia primaria (e.p. per il riscaldamento + e.p. per produzione di acqua calda + contributi dovuti alle fonti rinnovabili);
  • valori vigenti a norma di legge e di riferimento;
  • suggerimenti in merito agli interventi più significativi per il miglioramento della prestazione energetica.

attestato certificazione